Regolamento›Capo II
Art. 146
In vigore dal 12 ago 1904
È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, o delle oblazioni di cui all'.
All'uopo il prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-146