RegolamentoCapo II

Art. 141

In vigore dal 12 ago 1904
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.
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