Regolamento›Capo II
Art. 141
In vigore dal 12 ago 1904
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-141