Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 136
In vigore dal 12 ago 1904
Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all' sono date, su conforme avviso del Genio civile:
a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.
In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-136