RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 135

In vigore dal 12 ago 1904
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente . Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso . I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all' del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-135

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