Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 135
In vigore dal 12 ago 1904
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente .
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso .
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all' del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-135