RegolamentoCapo IV

Art. 130

In vigore dal 12 ago 1904
Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-130

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