RegolamentoCapo IV

Art. 126

In vigore dal 12 ago 1904
L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta. In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-126

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