Regolamento›Capo IV
Art. 121
In vigore dal 12 ago 1904
L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta alla approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.
Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-121