RegolamentoCapo IV

Art. 119

In vigore dal 12 ago 1904
La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-119

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