Regolamento›Capo IV
Art. 119
In vigore dal 12 ago 1904
La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-119