RegolamentoCapo IV

Art. 114

In vigore dal 12 ago 1904
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie. Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali. L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-114

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