RegolamentoCapo IV

Art. 110

In vigore dal 12 ago 1904
Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
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