Regolamento›Capo IV
Art. 107
In vigore dal 12 ago 1904
Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei Lavori Pubblici notifica, per mezzo dei prefetti, alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, à termini del primo comma dell' della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.
Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del Tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-107