RegolamentoCapo IV

Art. 104

In vigore dal 12 ago 1904
L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti. La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute. Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-104

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