Art. 104
RegolamentoCapo IV

Art. 104

90 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti. La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute. Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-104