Regolamento›Capo IV
Art. 104
90 / 170In vigore dal 12 ago 1904
L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.
La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.
Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-104