Regolamento›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 12 ago 1904
Con la divisione in bacini, salva l'approvazione definitiva ai termini dell', ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-8