RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 12 ago 1904
Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato à termini delle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-5

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