Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 12 ago 1904
Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati.
Il prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale sieno richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.
Quando vi sono anche atti da pubblicare, il prefetto ordina che sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.
Della seguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto.
Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-2