RegolamentoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 12 ago 1904
REGOLAMENTO per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. . Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, dalla legge 7 luglio 1902, n. 333 e dal presente regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-1

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