Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 12 ago 1904
Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie, il prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle altre provincie le copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-3