Art. 3
RegolamentoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 12 ago 1904
Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie, il prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle altre provincie le copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-3