Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 11
In vigore dal 12 ago 1904
Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200,000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti sieno conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio voto al Ministero.
L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le lire 200,000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-11