Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 13
In vigore dal 12 ago 1904
Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino:
1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio o definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell', con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte;
2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di chi al precedente capoverso, distinte per provincie e comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli dell'imposta fondiaria, con la indicazione delle rispettive superficie ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgano a meglio individuarle;
3° l'elenco delle rendite specificate nell' testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;
4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità, determinati:
a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta, per i consorzi e le proprietà interessate;
b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, per le provincie e per i comuni compresi nel perimetro della bonifica (direttamente interessati);
c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le provincie e per i comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-13