Regolamento›Capo II
Art. 17
In vigore dal 12 ago 1904
Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:
a) corrispondere le quote di contributo;
b) assumere la concessione dei lavori;
c) mantenere le opere eseguite.
Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel Capo IV.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-17