RegolamentoCapo II

Art. 17

In vigore dal 12 ago 1904
Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi: a) corrispondere le quote di contributo; b) assumere la concessione dei lavori; c) mantenere le opere eseguite. Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel Capo IV.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-17

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