RegolamentoCapo II

Art. 20

In vigore dal 12 ago 1904
Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non si sieno aggregati ad essi secondo l', qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate, compilato ai termini dell', n. 2.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-20

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