Regolamento›Capo II
Art. 21
In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale:
a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;
b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare dell'imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza d'interessi secondo l';
c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica, a riunire in un congruo termine, posteriore alla pubblicazione, le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato, e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente;
d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo, i proprietari non consorziali, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più opportuni, perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria.
Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari sieno egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.
Quando non esistono consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei proprietari.
In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono ai termini dell', nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli.
Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente, il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di statuto, se presentato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-21