Regolamento›Capo IV
Art. 124
In vigore dal 12 ago 1904
Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito è stato notificato.
Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.
Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d'ufficio.
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