RegolamentoCapo IV

Art. 125

In vigore dal 12 ago 1904
Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata. Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-125

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