Regolamento›Capo IV
Art. 128
In vigore dal 12 ago 1904
Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, à termini dell' della legge 20 aprile 1871, n. 192.
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