Regolamento›Capo II
Art. 96
In vigore dal 12 ago 1904
Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale, sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il Tesoro dell'importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-96