Regolamento›Capo II
Art. 93
In vigore dal 12 ago 1904
I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini entro i quali debbono essere eseguiti alla Cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza, di cui all', sono rimborsati al Tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-93