Regolamento›Capo II
Art. 89
In vigore dal 12 ago 1904
Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901.
Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-89