Regolamento›Capo II
Art. 86
In vigore dal 12 ago 1904
Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero pei Lavori Pubblici versa alla Cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333.
Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli Enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al Tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.
A richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici la Cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria, in conto «Entrate effettive», la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli Enti ed i proprietari interessati ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-86