RegolamentoCapo II

Art. 90

In vigore dal 12 ago 1904
Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annua di cui al precedente articolo, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove da quello del Tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla Cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-90

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