RegolamentoCapo II

Art. 95

In vigore dal 12 ago 1904
In esecuzione del disposto dell', ultimo capoverso, del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 95, l'ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti versato in Tesoreria in conto di «Entrate effettive», con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: «Interessi liquidati dalla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell' della legge medesima». L'importo degli interessi come sopra versati in Tesoreria è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: «Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere a), b), c), d), e) dell' della legge stessa, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell', secondo comma, della stessa legge». Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle Partite di giro, tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell'entrata, per modo che l'importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-95

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