Regolamento›Titolo IV
Art. 69
In vigore dal 12 ago 1904
Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti:
se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la nomina dei due delegati è fatta dalla Giunta comunale;
se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato;
se i comuni sono più di due, ogni Giunta nomina un proprio rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-69