RegolamentoTitolo IV

Art. 69

In vigore dal 12 ago 1904
Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti: se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la nomina dei due delegati è fatta dalla Giunta comunale; se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato; se i comuni sono più di due, ogni Giunta nomina un proprio rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-69

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