Regolamento›Titolo III
Art. 64
In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti, promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:
1° del Consiglio della provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso in cui alla lettera a) del precedente articolo;
2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-64