RegolamentoTitolo IV

Art. 67

In vigore dal 12 ago 1904
La Commissione di vigilanza, di cui all' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, è presieduta dal prefetto e non può farne parte chiunque abbia relazioni di parentela, di dipendenza o d'interesse con l'appaltatore dei lavori. Il rappresentante della provincia, ed i delegati dei comuni e dei proprietari interessati, da nominarsi nel termine stabilito dal prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in caso di morte, di rinuncia od incompatibilità, sono sostituiti con le stesse formalità prescritte per la prima nomina. Con la nomina di tre dei membri elettivi la Commissione è legalmente costituita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-67

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