Regolamento›Titolo III
Art. 65
In vigore dal 12 ago 1904
Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio promuove, à termini dell', ultimo capoverso, il decreto Reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:
a) alla costituzione del consorzione e alla nomina della deputazione provvisoria;
b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di provincie e comuni, a norma e nei casi dell' della legge.
Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli .
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