Regolamento›Titolo IV
Art. 74
In vigore dal 12 ago 1904
La Commissione elegge un relatore per la compilazione della relazione sullo svolgimento dei lavori dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.
La relazione, approvata dalla Commissione e firmati dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero entro un trimestre dalla scadenza dell'esercizio al quale si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-74