RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 76

In vigore dal 12 ago 1904
Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei Lavori Pubblici provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, perché entro breve termine sieno rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e sieno allo stesso fine resi esecutivi i ruoli delle maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-76

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