Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 80
In vigore dal 12 ago 1904
Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.
Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-80