Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 82
In vigore dal 12 ago 1904
Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-82