RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 81

In vigore dal 12 ago 1904
Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente, possa essere variato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-81

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