Regolamento›Capo II
Art. 85
In vigore dal 12 ago 1904
La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonifica, che dal Ministero dei Lavori Pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali che sono stabiliti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901 nelle tabelle I, II, III e IV annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e a decorrere dall'esercizio 1903-904 nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-85