RegolamentoCapo III

Art. 98

In vigore dal 12 ago 1904
La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla Cassa dei depositi e prestiti, il prospetto di cui è cenno nell'articolo precedente con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della Direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla Tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive Delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-98

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