Regolamento›Capo II
Art. 89
38 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901.
Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-89