Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 132
In vigore dal 12 ago 1904
Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente , fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall' della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-132