RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 132

In vigore dal 12 ago 1904
Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente , fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall' della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-132

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo