RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 139

In vigore dal 12 ago 1904
Nei limiti consentiti dal Codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purchè osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-139

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