Art. 136
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 136

156 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all' sono date, su conforme avviso del Genio civile: a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente; b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione; c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione. In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-136