Regolamento›Capo II
Art. 145
In vigore dal 12 ago 1904
La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza, che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-145