Regolamento›Capo II
Art. 148
In vigore dal 12 ago 1904
Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell', dell', lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell' s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento dalla forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-148